Art. 9.
(Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale).

      1. Le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare

 

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alla relativa contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 12. Ai fini di cui al primo periodo, la rappresentatività è determinata dalla media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale dei lavoratori che aderiscono all'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 10 rispetto al totale delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale, espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'articolo 2 rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alla categoria stessa e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento. La rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale.
      2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
      3. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      4. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
      5. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il
 

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comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.
      6. I comitati di cui al comma 5, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
      7. I comitati di cui al comma 5 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.
      8. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 5 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.